U.R.I.A.
UNIONE ROMANA INGEGNERI E ARCHITETTI
REFERENDUM PER L’APPROVAZIONE DELLO STATUTO SOCIALE INTEGRATO CON LE MODIFICHE PROPOSTE DAL CONSIGLIO DIRETTIVO NELLA SEDUTA DEL 25 maggio 2007
Art.1
Il 24 giugno 1948 viene costituita in Roma la “Unione Romana Ingegneri Architetti U.R.I.A. che assume tale denominazione attraverso successive trasformazioni dell’originario sodalizio “Circolo Tecnico d’Ingegneri, Architetti ed Agronomi” istituito l’1 gennaio 1871. La “Unione Romana Ingegneri Architetti” U.R.I.A. con sede in Roma, adotta il presente Statuto ai sensi del D.Lgs 4 dicembre 1997 n. 460 per le organizzazioni senza fine di lucro
ART.2 SCOPI SOCIALI
L’U.R.I.A. è una libera Associazione senza fini di lucro che opera nell’intero territorio comunitario e riunisce Ingegneri e Architetti al fine di:
- Favorire la reciproca conoscenza fra gli associati e contribuire, utilizzandone lo spirito solidaristico, alla valorizzazione del relativo patrimonio etico e professionale.
- Stimolare la collaborazione tecnica e scientifica e promuovere attività di formazione con corsi brevi, mensili, annuali anche con riferimento a maestranze extracomunitarie o provenienti da paesi in via di sviluppo: a tali fini l’U.R.I.A. può istituire e gestire apposite scuole eventualmente in collaborazione con istituzioni pubbliche e private.
- Collaborare al miglioramento professionale degli Ingegneri e degli Architetti nonché di altri Tecnici
- Rappresentare e tutelare gli interssi morali, intellettuali, economici e professionali, delle categorie di riferimento
- Promuovere, valorizzare e tuelare il Patrimonio storico, architettonico, artistico ambientale
- Svolgere attività di studio e di ricerca scientifica, di promozione, di intervento e documentazion
Per la realizzazione degli scopi sopra descritti l’U.R.I.A.promuove:
- i rapporti di collaborazione e di solidarietà con Enti e Pubbliche Istituzioni, Università nazionali e inter-nazionali, Operatori economici, nonché con le Associazioni scientifiche, tecniche, culturali e professionali italiane e straniere, costituite anche da scienziati e tecnici appartenenti a specializzazioni complementari all’architettura ed all’ingegneria, a mezzo di congressi, convegni nazionali ed internazionali, pubblicazioni e manifestazioni varie; - il progresso della tecnica e la risoluzione di problematiche attinenti il campo dell’Ingegneria e dell’Archi-tettura impegnandosi in particolare con studi ed iniziative per la formazione e l’informazione a mezzo con-gressi convegni nazionali ed internazionali, seminari, pubblicazioni, manifestazioni varie, visite tecnico-culturali, interscambi con altri organismi scientifici. Il raggiungimento degli scopi sociali ed i relativi programmi di attuazione sono compiti specifici degli Organi dell’Unione. L’U.R.I.A. essendo un’Associazione senza fine di lucro non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
ART. 3 SOCI
Possono far parte dell’U.R.I.A.: 1) come SOCI ORDINARI: a) Individuali: gli Ingegneri ed Architetti laureatisi da almeno un anno. I Soci Ordinari individuali assumono la qualifica di SOCI SOSTENITORI qualora versino la speciale quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo dell’Unione. I Soci ordinari eletti alle cariche elettive entrano a far parte dei Soci Sostenitori. Sono eleggibili alle cariche sociali tutti i Soci ordinari individuali che, in regola con il pagamento delle quote sociali, possono far valere almeno due anni solari consecutivi di adesione all’U.R.I.A. b) Collettivi: Studi tecnici, Società di ingegneria, Associazioni professionali, Imprese economiche, Enti pubblici e pri-vati nei quali la professione sia esercitata mediante la collaborazione di più professionisti, comprendenti Ingegneri e/o Architetti 2) come SOCI JUNIORES: gli studenti regolarmente iscritti almeno al terzo anno dei corsi universitari di Ingegneria o Architettura e fino al compimento di un anno dalla data di esame di laurea; 3) come SOCI ADERENTI: Ingegneri ed Architetti italiani e stranieri, ovunque residenti, in Italia e al1’Estero, anche fuori dell'ambito territoriale che non possono prendere parte sistematicamente alla vita dell'Unione ma intendono ugualmente essere informati sulle iniziative intraprese, nonché persone che svolgano prevalentemente attività professionale o di studio in collaborazione con Ingegneri e/o Architetti. 4) come SOCI BENEMERITI: persone, Enti, Società ed altri organismi che sostengono finanziariamente l’U.R.I.A. con contributi spontanei superiori alle quote stabilite. 5) come SOCI EMERITI, coloro che si siano particolarmente distinti per attività scientifiche, tecniche, artistiche e didattiche nel campo dell’Ingegneria e dell’Architettura e/o coloro che tra i Soci Ordinari di particolare ed illustre prestigio morale, culturale scientifico si siano particolarmente distinti per presenza e attività a favore della Associazione. I SOCI EMERITI possono, comunque, a titolo di liberalità, continuare a versare le quote associative fissate per i SOCI SOSTENITORI
ART.4 AMMISSIONE, DIMISSIONI, DECADENZA
I Soci Ordinari, Juniores ed Aderenti sono ammessi al1'Unione a seguito di domanda indirizzata al Presidente, sottoscritta da due Soci presentatori e corredata dai documenti comprovanti la qualifica del richiedente. L'ammissione all'Unione è deliberata, entro il termine di tre mesi dalla data della domanda, dal Comitato Esecutivo costituito all'interno del Consiglio Direttivo (come precisato al successivo ART.9). La qualifica come Socio Emerito è proposta dal Comitato Esecutivo al Consiglio Direttivo che delibererà entro tre mesi dalla proposta. Viene espressamente esclusa la possibilità di un’ammissione alla vita associativa dell'Unione con carattere di temporaneità già predefinita. Ogni Socio è tenuto a comunicare al Consiglio Direttivo entro trenta giorni mediante comunicazione scritta ogni eventuale variazione anagrafica. La dimissione dall'Unione deve essere presentata dal Socio con lettera indirizzata al Presidente, che ne darà comunicazione al Consiglio Direttivo. La dimissione avrà decorrenza dalla data della presentazione. Decadono d'ufficio da Soci coloro che per due anni consecutivi non abbiano corrisposto le quote sociali. Non possono far parte dell'Unione, e quindi saranno esclusi dai Soci già iscritti, coloro che: a) siano colpiti da condanna penale passato in giudicato; b) commettono gravi mancanze in merito all'etica professionale giudicate tali così come previsto al successivo art. 16.
ART. 5 ORGANI DELL'UNIONE Sono organi dell'Unione :
a) l'Assemblea Generale ; b) il Consiglio Direttivo ; c) il Presidente dell'Unione ; d) il Comitato Esecutivo; e) il Collegio dei Revisori dei Conti ; f) il Collegio dei Probiviri; I1 Presidente, i Consiglieri ed i membri dei suddetti Comitati e Collegi restano in carica per 4 anni. L'opera svolta da tutti i membri degli organi dell'Unione è gratuita.
ART. 6 ASSEMBLEA GENERALE
L'Assemblea Generale è ordinaria o straordinaria; è convocata dal Presidente a nome del Consiglio Direttivo ed è da lui presieduta; può anche essere convocata dai Vice Presidenti o da almeno 2/3 del Consiglio Direttivo; è costituita ed hanno diritto al voto tutti i Soci in regola col versamento della quota sociale dell'anno precedente. L'Assemblea Generale ordinaria deve riunirsi almeno una volta all'anno (entro il primo semestre), in occasione dell'approvazione del Rendiconto economico e finanziario. L'Assemblea Generale straordinaria è convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità ovvero quando venga richiesta per iscritto da almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto. Le Assemblee Generali, sia ordinarie che straordinarie, debbono essere indette con lettera e/o e-mail e/o fax diramati presso l'ultimo recapito conosciuto del Socio almeno dieci giorni prima della data fissata per la convocazione. Esse possono essere indette, in prima e seconda convocazione, anche nella stessa giornata; in prima convocazione non sono valide se non sia presente almeno la metà dei Soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione sono invece valide qualunque sia il numero dei Soci intervenuti. I Verbali delle Assemblee Generali sono firmate dal Presidente, dal Segretario dell'Unione o da chi legittimamente li sostituisce.
ART. 7 CONSIGLIO DIRETTIVO
I1 Consiglio Direttivo dell'Unione è costituito da n. 15 membri, eletti dall'Assemblea Generale come viene specificato nel successivo art. 13 e di cui in ogni caso 3 sarannno nominati in rappresentanza degli ingegneri e 3 in rappresentanza degli architetti. Ulteriori 5 membri saranno nominati in percentuale al numero degli iscritti degli ingegneri e degli architetti e comunque dovranno avere almeno due anni solari consecutivi di iscrizione all’Unione.I restanti 4 menbri potranno essere nominati indifferentemente fra tutti i Soci in regola con le quote associative anche con meno di due anni solari di iscrizione. Potranno, inoltre, essere cooptati in seno al Consiglio Direttivo due Soci Juniores che parteciperanno ai lavori senza diritto al voto. Nella prima riunione, convocata dal Presidente dell'Assemblea all'atto della proclamazione degli eletti, il Consiglio nomina al suo interno: il Presidente e due Vice Presidenti (un Ingegnere ed un Architetto) di cui uno vicario, che restano in carica fino al compimento del mandato del Consiglio che li elegge. Nella stessa riunione il Consiglio può cooptare due Soci Juniores senza diritto di voto Su indicazione del Presidente, vengono proposti altri tre Consiglieri alle cariche di: Segretario,Vice Segretario e Tesoriere i quali restano in carica fino al compimento del mandato del Consiglio di cui fanno parte e, unitamente al Presidente e ai due Vice Presidenti, costituiscono il Comitato Esecutivo dell'Unione di cui all'art.9. Il Presidente può delegare singoli membri del Consiglio a sviluppare rapporti con istituzioni pubbliche o private I1 Consiglio Direttivo regola l'attività generale dell'Unione, prendendo ogni iniziativa atta ad assolvere gli scopi sociali, secondo le direttive che verranno deliberate nelle Assemblee Generali dei Soci. I1 Consiglio cura anche i rapporti con gli Organismi regionali, nazionali ed internazionali. Oltre ai compiti di cui al precedente comma e di quelli dell'art.4, il Consiglio ha i più ampi poteri nelle questioni riguardanti l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Unione. In particolare ha l'obbligo, entro il 30 aprile di ciascun anno, di redigere un rendiconto economico e finanziario della gestione dell’Unione e di proporlo all'approvazione dell'Assemblea Generale. Contestualmente predispone e porta all'approvazione della stessa Assemblea Generale un Preventivo per la gestione dell'anno successivo. I1 Consiglio Direttivo inoltre verifica le condizioni per la nomina dei Soci Emeriti e Benemeriti e propone all'Assemblea i nomi dei rispettivi candidati per la loro proclamazione. I1 Consiglio Direttivo può, su richiesta di almeno sei Soci e con maggioranza di 4/5 dei Consiglieri presenti, proporre il conferimento della nomina di Presidente Onorario dell'Unione ad un Socio che si sia particolarmente distinto per benemerenze acquisite nello svolgimento di attività nell'ambito dell'Unione e che ne abbia ricoperto la carica di Presi-dente effettivo. I1 Presidente Onorario è proclamato dall'Assemblea Generale: la carica è a vita e non può essere conferita contemporaneamente ad altro Socio. I1 Presidente Onorario è esonerato dal pagamento delle quote sociali e può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo a parità di diritti con i Consiglieri eletti. I1 Consiglio Direttivo si riunisce di norma almeno ogni quattro mesi e comunque ogni qualvolta ne sia fatta domanda scritta al Presidente da almeno quattro Consiglieri. Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza effettiva di almeno 4 Consiglieri e del Presidente o di uno dei Vice Presidenti. Per la validità delle deliberazioni è sufficiente la maggioranza semplice dei presenti: a parità di voti è decisivo il voto di colui che presiede la riunione. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto verbale trascritto in apposito registro e controfirmato dal Presidente e dal Segretario o da coloro che li sostituiscono. I Consiglieri che risultino continuativamente assenti per un anno dalle sedute del Consiglio Direttivo decadono automaticamente dal mandato. Qualora uno o più seggi di Consiglieri si rendano per qualsiasi motivo vacanti, il Consiglio provvede, con regolare delibera, ad integrare la sua composizione secondo i risultati della precedente votazione. Nel caso di mancanza di candidati il Consiglio Direttivo viene integrato per cooptazione.
ART.8 PRESIDENTE I1 Presidente rappresenta l’Unione a lui spetta la firma sociale nei confronti dei terzi ed in giudizio; convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, del Comitato Esecutivo e della Assemblea Generale; sovrintende all’esecuzione delle relative delibere; può rilasciare procure alle liti e deleghe. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente vicario o da altro Consigliere regolarmente delegato.
ART.9 COMITATO ESECUTIVO
I1 Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente, o altro membro da lui delegato, e ne fanno parte: il Presidente, i due Vice Presidenti, il Segretario, il Vice Segretario, il Tesoriere. Viene convocato dal Presidente, almeno ogni due mesi, per provvedere all'attuazione e all'ulteriore sviluppo di deliberazioni già prese dal Consiglio Direttivo e per esaminare nuove proposte e iniziative da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo. Per la validità delle riunioni del Comitato Esecutivo è necessaria la presenza del Presidente, di un Vice Presidente, del Segretario o del Vice Segretario del Tesoriere. Di ogni riunione viene tenuta una registrazione delle presenze e redatto un resoconto dal Segretario o Vice Segretario.
ART. 10 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre Membri, eletti con le modalità di cui al seguente art.13. I1 Collegio elegge nel proprio seno il Presidente. Essi esercitano il controllo amministrativo dell'Unione. I1 Collegio può validamente deliberare a maggioranza quando siano presenti almeno due componenti.
ART. l l COLLEGIO DEI PROBIVIRI
I1 Collegio dei Probiviri e costituito da tre Soci con almeno cinque anni consecutivi di appartenenza all'Unione eletti con le modalità di cui al seguente art. 13. Esso ha il compito di dirimere le questioni fra Soci e Unione e di giudicare e provvedere in ordine alla disciplina ed etica professionale dei Soci, ai sensi del seguente art. 16. Nelle questioni fra i Soci interviene su mandato del Consiglio Direttivo. I1 Collegio può validamente riunirsi con l'intervento di almeno due dei suoi componenti. In caso di votazione pari prevale il voto del più anziano di età. Le deliberazioni del Collegio sono trascritte su apposito registro riservato e firmate dai Membri che le abbiano validamente adottate. L'appartenenza al Collegio dei Probiviri è incompatibile con qualsiasi carica sociale.
ART. 12 COMMISSIONI E GRUPPI DI LAVORO
L'attività dell'Unione si svolge anche attraverso Commissioni permanenti e Gruppi di lavoro, quest'ultimi istituiti di volta in volta per scopi definiti. I1 Comitato Esecutivo ne nomina i Componenti ed i Coordinatori, sulla base delle candidature inviate dai Soci in merito al loro precipuo interesse. Possono essere chiamati a far parte di tali Commissioni e Gruppi di Lavoro anche persone non iscritte all'Unione, in considerazione di loro particolari competenze. Le Commissioni decadono ogni quattro anni ed in occasione del rinnovo del Consiglio Direttivo. I Gruppi di Lavoro decadono a conclusione del mandato loro affidato.
ART.13 ELEZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
I Consiglieri, i Membri del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri, vengono eletti tutti i Soci Ordinari dell'Unione, con le esclusioni già indicate all'art.4. I1 Consiglio Direttivo è responsabile delle operazioni elettorali ed ha l'obbligo della conservazione della relativa documentazione, rispondendone direttamente all' Assemblea Generale. 1l Consiglio Direttivo determina, al momento in cui vengono indette le elezioni, il rapporto, secondo quanto previsto all’art. 7, tra il numero dei Soci Ingegneri e il numero dei Soci Architetti: in base a tale rapporto stabilisce quanti seggi di Consiglieri debbano essere rispettivamente assegnati agli Ingegneri ed agli Architetti affinché lo stesso rapporto sia mantenuto anche nella composizione del Consiglio Direttivo, con un minimo di tre seggi per ciascuna delle due categorie. I candidati devono essere proposti in liste, anche parziali, firmate ciascuna da almeno due Soci aventi diritto al voto e non compresi in alcuna delle liste presentate. Ogni proponente può firmare soltanto una lista di candidati. Le liste contenenti il nome od i nomi dei candidati debbono essere depositate, anche a mezzo posta, presso la Segreteria dell'Unione da due dei firmatari, almeno venti giorni prima di quello fissato per le elezioni. Ogni candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata dal designato. La Segreteria dell'Unione deve, almeno cinque giorni prima delle elezioni, affiggere nella sede sociale l'elenco dei candidati alle varie cariche. Il voto è segreto e si esprime con scheda vidimata predisposta dal Consiglio Direttivo e diramata dalla Segreteria dell'Unione a tutti i Soci aventi diritto al voto. La scheda elettorale, pur rispettando la segretezza del voto, deve consentire il controllo dei Soci votanti per redigere l'elenco da conservarsi tra i documenti elettorali. Essa deve contenere, in ordine alfabetico, il nome di tutti i candidati con le sole indicazioni: "Ingegnere" o "Architetto", distinti per le cariche sociali da rinnovare: Consiglieri, Revisori dei Conti, Probiviri. Nella scheda devono altresì essere riportate le modalità essenziali della votazione ed il numero dei Consiglieri da eleggere, quanti di essi Ingegneri e quanti Architetti. I Soci aventi diritto eleggono: a) i Consiglieri b) i Revisori dei Conti; c) i Probiviri. Ciascun votante può depennare nella scheda i nominativi dei candidati che non intende votare, con un minimo di depennati pari al numero eccedente quello dei candidati da eleggere alle singole cariche, Sono annullate le schede contenenti un numero di candidati votati maggiore di quello indicato per ciascuna delle singole cariche. I votanti devono far pervenire le loro schede, anche mediante posta, alla sede dell'Unione, entro il termine stabilito. Nel giorno prefissato il Comitato Esecutivo, integrato da due Soci non candidati designati dal Consiglio Direttivo uscente, costituisce il seggio elettorale. Questo è validamente costituito con la presenza di almeno tre componenti del Comitato Esecutivo e dei due Soci suddetti e procede quindi, in seduta pubblica, al riscontro dei votanti, alla verifica della validità delle schede pervenute e dal loro spoglio. Viene quindi redatto apposito verbale, nel quale sono specificati i nomi degli eletti alle varie cariche, che viene controfirmato da tutti i componenti del seggio elettorale: detto verbale, unitamente all'elenco dei votanti, viene conservato tra i documenti.
ART.14 PATRIMONIO SOCIALE
I1 patrimonio dell'Unione comprende: 1) gli immobili di proprietà; 2) i fondi di riserva; 3) i fondi con destinazione speciale; salvo sempre le clausole della fondazione; 4) i mobili e le suppellettili di corredo della sede; 5) la biblioteca ed il materiale scientifico. I1 fondo di riserva è costituito dai seguenti cespiti: a) le donazioni fatte all'Unione senza destinazione speciale; b) gli avanzi attivi dei bilanci di esercizio. L'esercizio finanziario decorre dal l° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. I1 fondo di riserva non può essere diversamente destinato se non con la deliberazione dell'Assemblea; il Consiglio Direttivo è tuttavia autorizzato ad attingere da esso quando strettamente necessario per coprire eventuali deficienze di cassa, salvo definitive decisioni dell' Assemblea in sede di discussione del Bilancio.
ART. 15 QUOTE SOCIALI
Le quote per ciascuna categoria di Socio vengono annualmente stabilite dal Consiglio Direttivo. Resta ferma l'intrasmissibilità della quota associativa.
ART. 16 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
I Soci possono incorrere nei seguenti provvedimenti disciplinari: 1) richiamo verbale o scritto da parte del Presidente; 2) sospensione da ogni attività sociale per un periodo fino a sei mesi; 3) decadenza dall'Unione. I provvedimenti di cui ai punti 2) e 3) sono presi dal Consiglio Direttivo; contro di essi è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri, salvo i casi di morosità, per i quali la decisione del Consiglio Direttivo è definitiva,
ART.17 MODIFICHE ALLO STATUTO
Le modifiche al presente Statuto possono essere proposte dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea Generale dei Soci. Le modifiche proposte saranno sottoposte all'approvazione dei Soci mediante referendum, al quale dovrà partecipare almeno un quarto dei Soci aventi diritto al voto. Per l'approvazione occorre il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti. Le modifiche dello Statuto entrano in vigore non appena approvate per referendum.
ART.18 SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento dell'Unione deve essere deliberato da almeno tre quarti dei Soci aventi diritto al voto, convocati in apposita Assemblea Generale straordinaria . In caso di scioglimento la stessa Assemblea che lo ha deliberato deve anche deliberare, salvo quanto spettante alle fondazioni speciali, circa la destinazione del patrimonio sociale, il quale non potrà mai essere ripartito tra i Soci, ma dovrà essere devoluto ad altre Associazioni od Istituti con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
ART.19 NORME TRANSITORIE
I1 presente Statuto entrerà in vigore non appena approvato per referendum. Roma, 25 maggio 2007 |